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News

20/09/2022

ASSEGNO DIVORZILE E DIFFERENZA REDDITUALE TRA CONIUGI

Il giudice, nel valutare la inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorziale, o la impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (Cassazione 14160 del 2022).