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News

06/05/2022

SUSSISTE DIFFAMAZIONE ANCHE IN CASO DI MAIL INVIATA A UNA SOLA PERSONA

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la sussistenza del requisito oggettivo della "comunicazione con più persone" sussiste anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio, inviato tramite posta elettronica, ad una sola persona determinata; e ciò sia quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via mail a un solo soggetto sia, come prevedibile - con giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione - , stata diffusa o comunque posta a conoscenza di almeno un altro soggetto.