COLPA MEDICA
L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica: per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza; per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non sia regolato da linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali; per colpa anche lieve nell'individuazione o scelta di linee guida non adeguate alla specificità del caso concreto; per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni contenute in linee guida o buone pratiche adeguate, tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico. L'area di non punibilità di cui all'art. 590-sexies del Codice Penale resta, pertanto, circoscritta all'imperizia non grave nella fase esecutiva di linee guida o buone pratiche adeguate al caso concreto [Sezioni unite, 21 dicembre 2017] (nella specie, per l'effetto, correttamente era stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità, in quanto l'addebito non era stato ricondotto a un errore esecutivo per imperizia non grave, ma ad omissioni gravemente negligenti nella presa in carico, nella valutazione dei dati clinici disponibili, nella predisposizione del monitoraggio e nell'attivazione dell'intervento urgente: ciò con riferimento alla condotta del medico ginecologo che aveva preso in carico una partoriente, con fattori di rischio, di dati ematochimici significativi e di un tracciato cardiotocografico non rassicurante, omettendo in modo gravemente negligente di assicurare un continuo monitoraggio sulle condizioni della partoriente e del feto, con la conseguente mancata attivazione per l'effettuazione del parto cesareo, imposto dalle condizioni patologiche del feto, sicché ne erano derivate, per il neonato, gravissime lesioni) (Cass. pen. 25490/2026).