REVOCA ORDINE DI DOMOLIZIONE NEI REATI EDILIZI
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna costituisce una misura amministrativa ripristinatoria doverosa, che incide sulla res abusiva con finalità di ripristino dell'assetto urbanistico e territoriale violato, priva di natura punitiva e non soggetta a prescrizione. Tale ordine è suscettibile di revoca definitiva solo quando risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il principio di proporzionalità, elaborato dalla giurisprudenza convenzionale, non incide nella fase deliberativa dell'ordine di demolizione, bensì in quella esecutiva, e non può essere utilizzato per eludere la funzione ripristinatoria dell'ordine stesso o per legittimare ex post condotte costituenti reato. La verifica del rispetto del principio di proporzionalità richiede una valutazione complessiva di molteplici parametri, tra cui la consapevolezza dell'interessato dell'illiceità dell'intervento edilizio, la gravità e la tipologia dell'abuso, il tempo decorso dall'accertamento del reato per consentire la legalizzazione del manufatto o il reperimento di soluzioni abitative alternative, le condizioni personali dell'interessato (età, salute, reddito), la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un organo indipendente, e l'assenza di ragioni dipendenti dall'inerzia o dalla volontà del condannato. Le condizioni di salute del destinatario dell'ordine, anche se gravi o invalidanti, non possono, di per sé sole, assumere importanza decisiva e giustificare la revoca dell'ordine di demolizione, dovendo essere valutate congiuntamente con gli altri parametri indicati. Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, quali l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. La tutela delle esigenze abitative e di salute non compete all'autorità giudiziaria mediante l'eliminazione illegale dell'ordine di demolizione, ma si affida al complessivo sistema statale di tutela delle persone, attraverso le funzioni di tutela sociale diretta affidate ai vari livelli dell'organizzazione della pubblica amministrazione (Cass. pen. 2277 del 2026)