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News

03/04/2026

CADUTA DEL MOTOCICLISTA A CAUSA DI CANE RANDAGIO E COLPA DELLA PA

In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l'art. 2043 Cod. Civ., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell'ente, non presumibile dalla sola presenza dell'animale sulla pubblica via. Qualora l'amministrazione dimostri l'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la "prova a valle" di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la "concretizzazione del rischio", salva la prova del caso fortuito a carico della Pubblica Amministrazione (Cass. 2724/2026).