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03/04/2026

BANCAROTTA E CONDANNA DEL PRESTANOME

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentita l'automatica esenzione da responsabilità dell'amministratore solo formale della società, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 codice civile dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili, non essendo quindi esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40, comma 2, del Cp. Tuttavia, nemmeno può, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. È infatti necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale: a tal fine, non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l'amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l'amministratore formale nell'abdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (Cass. pen. 40239/2025).