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28/06/2024

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ED ESAME STRUMENTALE

In tema di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del codice della strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Ne consegue, pertanto, che, pur in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici [che, nella fattispecie, secondo la Cassazione, i giudici di merito, nel condannare l'imputato per la fattispecie di cui alla lettera c) dell'articolo 186, avevano congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l, per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria] - Cassazione penale n. 20763 del 2024.