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News

05/06/2023

DISTURBO DEL RIPOSTO DELLE PERSONE

La disposizione contenuta nell'articolo 659 del Cp è una fattispecie a più norme: il reato di cui al comma 1 («chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici») sussiste ove il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore (illecito amministrativo sanzionato dalla legge 447/1995), indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono; mentre il reato di cui al comma 2 («chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità») sussiste qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o dell' Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica (Cassazione penale sez. III, 22/02/2023, n.12555).