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12/04/2023

ASSEGNO DIVORZILE E SPROPORZIONE REDDITUALE TRA CONIUGI

La principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della l. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale. Il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno.