OPERAZIONI BANCARIE, CONTO INTESTATO A DIVERSE PERSONE
Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 Codice Civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298, comma 2, Codice Civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cassazione Civile, 14/9/2022, n. 27069).