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21/11/2022

RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE. DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE.

Per valutare la prescrizione del danno alla salute, e dunque il relativo diritto al risarcimento, non si può prescindere dalle conoscenze via via acquisite nel tempo dalla scienza medica. L'inizio di tale termine non può precedere la diffusione della conoscenza o della tecnica (nel caso risonanza magnetica) capace di accertare il nesso causale tra la patologia (sordità bilaterale), e la malpractice sanitaria che aveva portato alla ipossia fetale al momento del parto. La Corte di appello invece aveva considerato ormai prescritto il diritto a chiedere il risarcimento in quanto nonostante la sordità fosse stata definitivamente stata accertata nell'1985, quando il ricorrente aveva 6 anni, soltanto nel 2006, a seguito di una risonanza, il ricorrente aveva allegato che la stessa trovava origine nella «ipossia intrauterina del feto». Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere «non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità» (Cass. 30380 del 2022).