OMESSO VERSAMENTO IVA E CRISI AZIENDALE
Per escludere la punibilità per il reato di omesso versamento dell'Iva, non può essere invocata la "crisi di liquidità" del soggetto attivo al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta. Al riguardo, per escludere la colpevolezza, sarebbe necessario che siano comunque assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure da valutarsi in concreto. Occorrerebbe cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30628 del 2/8/2022.