DANNI CAGIONATI DALLA FAUNA SELVATICA
Va risarcito dalla Regione l'automobilista che, a seguito del passaggio improvviso di un istrice, subisce un incidente. In particolare, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2052 Codice Civile, giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della Legge 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cassazione 27284/2022).