20/06/2022
REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, non è assoggettata al regime delle intercettazioni telefoniche e ambientali di cui agli articoli 266 e seguenti del Cpp, ma può essere acquisita al procedimento come prova documentale ex articolo 234 del Cpp. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui il privato autore dell'intercettazione del colloquio cui partecipi come interlocutore si sia attivato su indicazione della polizia giudiziaria e/o con mezzi messi a disposizione dagli inquirenti.