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04/09/2023

OBBLIGO DEL DIRETTORE LAVORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI

Se è vero che il direttore dei lavori nominato dal committente svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse del committente e che non ha funzioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro, ciò si verifica a condizione che allo stesso non sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro. Non è esclusa, pertanto, una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, che risulti provata anche attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni (Cassazione 4/5/2023 n. 11684).