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News

14/06/2023

INFILTRAZIONI DI ACQUA E GARANZIA APPALTATORE

L'art. 1669 Cod. Civ. è applicabile in presenza di gravi difetti di costruzione che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'1669 Cod. Civ. rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento. Tali anomalie si sostanziano in carenze costruttive dell'opera o di realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. 9620 del 2023).