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12/06/2023

TRATTAMENTO FISCALE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante) e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente) - (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2023, n.3804).